Regione Campania. Legge Regionale n. 21 del 10-12-2003
Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico
dell'area vesuviana.
(B.U.R. Campania n. 59 del 15-12-2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
Articolo 1
1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto
rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana
del dipartimento della protezione civile - prefettura di Napoli - osservatorio
vesuviano.
2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte
integrante della presente legge.
Articolo 2
1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui
all'articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento
dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili
e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi
territori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato
alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di
esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli
strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati
all'Articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la provincia di
Napoli , d'intesa con la regione e con i comuni di cui all'articolo 1, provvede
alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio
regionale, al fine di determinare e definire
:a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di
opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché
al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi
di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione,
di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri
storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive,
turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico;
b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree
e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo
residenziale di cui alla lettera a), nell'ambito degli obiettivi per la
eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi
di riqualificazione urbana, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi
incompatibili con le finalità della presente legge.
Articolo 3
1. I comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito
dall'articolo 2 gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che alla data
di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che
adottati.
Articolo 4
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui
all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall'articolo 2,
mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi
vigenti.
2. Le varianti di cui al comma 1, al fine di implementare le vie di fuga,
dispongono la demolizione dei volumi incongrui.
3. Decorso il suddetto termine, vi provvede il Presidente dell'amministrazione
provinciale, a mezzo di commissari ad acta.
Articolo 5
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino
alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi
dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei
comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi
abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento
dell'edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.
2.Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti funzionali e di
natura igienico- sanitaria degli immobili esistenti.
Articolo 6
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d'uso degli
immobili residenziali da adibire all'esercizio di attività produttive,
commerciali, turistico - ricettive o di pubblica utilità.
2. Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d'uso che comporta
l'utilizzo a scopo abitativo.
Articolo 7
1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini
residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge nei comuni di cui all'articolo 1 ed in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è riservato, al fine
di incentivarne il trasferimento in altri comuni della regione, fino al venti
per cento dell'aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica
prevista dalla legge regionale 18/97, articolo 13, comma 1.
2. Con delibera di giunta regionale sono definite le procedure per
l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.
3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti
dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 8
1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni
comunali e provinciali di cui all'articolo 2 si fa fronte con apposito
stanziamento di bilancio.
Articolo 9
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 10 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
- BASSOLINO -
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