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LR 6 maggio 1985 n. 38 Sanatoria delle opere abusive - Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47
Art. 1. Contributo dovuto per il rilascio della concessione in sanatoria Il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria concernenti le opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983, è subordinato, oltre che al versamento dell’oblazione di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985 n. 47, anche alla corresponsione al Comune, ai sensi dell’art. 37 della stessa legge 28 febbraio 1985 n. 47 del contributo previsto dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Tale contributo, determinato secondo le disposizioni vigenti al 1° ottobre 1983, è dovuto secondo quanto stabilito ai successivi articoli 2 e 3. Restano inoltre a carico del concessionario i costi di allacciamento alle reti dei pubblici servizi.
Art. 2. Contributi per opere abusive ultimate nel periodo 30 gennaio 1977-1° ottobre 1983 Nel caso di concessione in sanatoria concernente opere abusive ultimate nel periodo 30 gennaio 1977-1° ottobre 1983, salvo quanto disposto al comma 6 del presente articolo per gli interventi di ristrutturazione ed al successivo art. 4 per i casi di esenzione, è dovuto il contributo di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi, al tempo della realizzazione dell’opera, i requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbiano costruito la propria prima abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedano essi direttamente o i loro aventi causa. Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classificate di lusso di cui al DM LLPP n. 1072 del 2 agosto 1969. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per gli opifici artigiani di superficie non superiore a 400 m2 e realizzati da imprenditori artigiani iscritti all’Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della presente legge. Il contributo è invece ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore ai 400 m2. Per gli interventi di ristrutturazione sull’edilizia esistente il contributo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per la parte dell’intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto per intero per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui al successivo art. 4. È scomputato dal contributo dovuto il costo delle opere di urbanizzazione che il concessionario ha eseguito direttamente, calcolato secondo i prezzi della tariffa del Genio Civile vigente al 1° ottobre 1983. Il contributo per la concessione è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite su singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito di rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguite dopo il sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.
Art. 3. Contributi per opere abusive ultimate nel periodo 1° settembre 1967-29 gennaio 1977 Nel caso di concessione in sanatoria per opere abusive ultimate nel periodo 1° settembre 1967 - 29 gennaio 1977 salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo per gli interventi di ristrutturazione e al successivo art. 4 per i casi di esenzione, il contributo per la concessione è ridotto alla sola quota relativa all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria. Tale quota non è dovuta se le opere di urbanizzazione siano state già eseguite. A scomputo totale o parziale della somma dovuta il concessionario o i concessionari riuniti in consorzio possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite. Per gli interventi di ristrutturazione sull’edilizia esistente il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per la parte dell’intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto nella misura intera per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui al successivo art. 4. Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi al tempo della realizzazione dell’opera, i requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbiano costruito la propria prima casa di abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedano essi direttamente o i loro aventi causa. Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la loro prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classificate di lusso di cui al DM LLPP n. 1072 del 2 agosto 1969. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per gli opifici artigianali di superficie non superiore ai 400 m2 e realizzati da imprenditori artigiani iscritti all’Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della presente legge. Il contributo è invece ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore ai 400 m2. Il contributo per la concessione è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite su singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito dei rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguiti dopo il sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.
Art. 4. Esenzione dal contributo Sono esentate dal pagamento del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria le opere abusive ultimate anteriormente al 1° settembre 1967, quelle esentate dal contributo di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per effetto di specifiche disposizioni di legge e quelle dei Comuni disastrati già previste dalla legge 29 novembre 1982 n. 883.
Art. 5. Oneri di urbanizzazione per lottizzazioni Gli oneri di urbanizzazione previsti dal comma 7 dell’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sono calcolati secondo le disposizioni vigenti al 1° ottobre 1983.
Art. 6. Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 127 comma 2, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente LR sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. |