Art. 1. Modifiche al Titolo
I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una
attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i
quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di
durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore
ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro
della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".
Art. 2. Modifiche al Titolo II, Capo I, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "La sentenza che
dichiara l'incompetenza e' trasmessa" sono sostituite dalle
seguenti: "Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e'
trasmesso".
2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole "salva la facolta", sono aggiunte
le seguenti:
"per il creditore o per il pubblico ministero".
3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "tre esercizi".
4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il
procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge
dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita'
dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso,
il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel
procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto
l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla
trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la
data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto
all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima
dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di
documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale
dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali
informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato,
se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il
presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza
delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non
indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle
parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione
ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti
cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa
oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla
durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla
sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il
decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare
dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a
euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con
le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.".
5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale
dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei
creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a
norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui
si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine
perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della
sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare
complessita' della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio
di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la
presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del
codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi
si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma.".
6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole "codice di procedura civile," sono aggiunte
le seguenti "al pubblico ministero,".
7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il
fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da
qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di
trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata,
salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data
della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e
per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni
caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo
comma, del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e
alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti
resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della
udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la
corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria
di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e
in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre
il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di
prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo
componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della
cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il
fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere
pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a
cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta
giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con
decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.".
8. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole "l'appello" sono sostituite dalle
parole "il reclamo" e le parole "il collegio" sono sostituite
dalle parole "la corte d'appello";
b) il secondo comma e' abrogato.
9. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
abrogato.
10. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole "Corte
di appello" e "Corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti:
"corte d'appello";
b) nel secondo comma, le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 3. Modifiche al Titolo II, Capo II, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il secondo comma e' abrogato.
2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole: "agli avvocati" sono sostituite
dalla seguente: "ai difensori".
3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale). - Salvo che sia diversamente disposto, contro i
decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere
proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che
provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato
dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni,
decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del
provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato
dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato
chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte
dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso
il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax
o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base
al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a
notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il
reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di
novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di
comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai
controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima
dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria
contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto,
nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre
il termine stabilito per la costituzione della parte resistente,
con le modalita' per questa previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche
d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo
componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il
collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento reclamato".
4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e' abrogato.
5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole "giudice delegato" sono sostituite dalle
seguenti:
"comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui
agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.".
6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: "Relazione al giudice" sono
aggiunte: "e rapporti riepilogativi.";
b) nel primo comma le parole "dell'istruttoria penale" sono
sostituite con "delle indagini preliminari in sede penale.".
7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole "scelti dal curatore." e'
aggiunta la seguente frase: "Su proposta del curatore il
comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse
vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal
deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita'
del capitale";
b) il terzo comma e' abrogato.
8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nel richiedere
l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula
le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.";
b) al secondo comma, le parole "approvati dal medesimo ai sensi
dell'articolo 104-ter" sono sostituite dalla seguente:
"autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma
ottavo".
9. All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Conclusa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della
dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori
presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori
nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono
chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le
ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale,
valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del
curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai
creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli
articoli 28 e 40";
b) nel terzo comma, le parole "allo stato" sono soppresse.
10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole "In caso di inerzia, di
impossibilita" sono inserite le seguenti: "di costituzione per
insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o";
b) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice
civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore
durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di
autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del
comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato
l'azione.".
Art. 4. Modifiche al Titolo II, Capo III, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da "L'imprenditore" a "sono
tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Il fallito persona
fisica e' tenuto";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica
e' consegnata al curatore.".
2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 51.".
3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole da "disponendo" fino a "relative", sono
sostituite dalle seguenti: "determinandone le modalita' a norma
dell'articolo 107".
4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del terzo comma e' sostituita dalla seguente:
"c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non
siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il
terzo grado;";
b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole "sia
attestata", sono aggiunte le seguenti: "da un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)".
5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole "atti estintivi di", sono aggiunte
le seguenti: "posizioni passive derivanti da rapporti di conto
corrente bancario o comunque".
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il
trasferimento del diritto";
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", senza che gli sia dovuto risarcimento del danno";
c) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
"In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita
immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del
codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento
del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del
codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione
del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla
data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al
contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il
terzo grado".
7. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). - I
contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore
comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente
abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di
quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al
curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa
dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al
contratto.".
8. All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole " del bene stesso" sono
inserite le seguenti: "avvenute a valori di mercato".
9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). - Nella vendita con
riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se
il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore
puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato
dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il
curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse
legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve
restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad
un equo compenso per l'uso della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del
contratto.".
10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). - Se
il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o
periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle
consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.".
11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non
e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma
entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel
dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati.
L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo
111, n. 1.".
12. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento
del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e
il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha,
entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di
recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo
indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le
parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla
dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in
qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al
locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel
dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai
sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo
2764 del codice civile.".
13. L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e' abrogato.
Art. 5. Modifiche al Titolo II, Capo IV, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 88, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola "annotato" e'
sostituita dalla seguente:
"trascritto".
2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "e delle" sono sostituite dalle
seguenti: "e alle".
Art. 6. Modifiche al Titolo II, Capo V, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 93, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole "anche in relazione alla
graduazione del credito," sono soppresse;
b) il settimo comma e' abrogato.
2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e' sostituito dal seguente: "Il curatore deposita
il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale
almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame
dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni
ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare
osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.".
3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole "con decreto", sono aggiunte le seguenti:
"succintamente motivato";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) il secondo comma e' abrogato.
4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso la
cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di
revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del
fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi
di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti
prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la
trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed
all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla
comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria
di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre
il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti
con le modalita' per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del
collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,
impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta
giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente
assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei
successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per
cassazione.".
5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il
giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive
un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi
d'urgenza.".
6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole "e sentiti il comitato dei
creditori ed il fallito" sono sostituite dalle seguenti "e dal
parere del comitato dei creditori, sentito il fallito";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni
di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove
la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente
alla verifica dello stato passivo".
7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Sono salve le
disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.".
Art. 7. Modifiche al titolo
II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 104-ter, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Entro
sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore
predispone un programma di liquidazione da sottoporre
all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo
in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la
realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli
rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti";
b) al quarto comma, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
"Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che
autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.".
2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono inserite le seguenti parole: "Sezione II DELLA VENDITA
DEI BENI".
3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, le parole: "Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI" sono
soppresse.
4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nella rubrica, la parola "Vendita", e' sostituita dalla
seguente:
"Cessione".
5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, le parole: "Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI"
sono soppresse.
6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal
curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di
soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima
informazione e partecipazione degli interessati.";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le
vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano
effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del
codice di procedura civile in quanto compatibili.";
c) al secondo comma, dopo le parole "Per i beni immobili" sono
inserite le seguenti: "e gli altri beni iscritti nei pubblici
registri".
7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
secondo comma le parole "Per i veicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico e per i beni immobili" sono sostituite
dalle seguenti: "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti
in pubblici registri,".
8. L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e' abrogato.
Art. 8. Modifiche al Titolo II, Capo VII, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 110 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
"Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si
applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui
all'articolo 51.";
b) al secondo comma, le parole "sentito il comitato dei
creditori" sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: "reclamo" sono aggiunte le
seguenti: "al giudice delegato" e le parole "nelle forme di cui
all'articolo 26." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'art. 36.".
2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la parola: "debiti" e' sostituita dalla seguente:
"crediti".
3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: "secondo un criterio
proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto
delle rispettive cause di prelazione";
c) al quarto comma, le parole da "se l'importo" fino a "costo
della vita", sono soppresse.
4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole "formale dello stato passivo." sono
aggiunte le seguenti: "Le stesse disposizioni si applicano in
caso di surrogazione del creditore".
Art. 9. Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 118, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "Ove si tratti di fallimento di societa' il
curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese."
sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di chiusura di cui ai
numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il
curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese";
b) dopo le parole "della societa" sono inserite le seguenti:
"nei casi di cui ai numeri 1) e 2)".
2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
"Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per
cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento
per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e
per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel
procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui
all'articolo 17 per ogni altro interessato.";
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il
termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto,
ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.";
3. L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul
patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita' personali e
decadono gli organi preposti al fallimento.".
4. All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola: "appellata" e' sostituita dalla seguente:
"reclamata";
5. All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu'
creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende
esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la
contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre
all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere
presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da
societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di
un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato
passivo.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile
ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per
ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine
delle cause legittime di prelazione.";
c) al quarto comma:
1) dopo le parole: "La proposta presentata" sono inserite le
seguenti: "da uno o piu' creditori o";
2) nel secondo periodo le parole "Il terzo" vengono sostituite
dalle seguenti: "Il proponente".
6. All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole "comitato dei creditori e" sono
soppresse e dopo le parole "della liquidazione" sono aggiunte le
seguenti: "ed alle garanzie offerte";
b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei
creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la
stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei
creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove
possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed
informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto
favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa
un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta,
entro il quale i creditori devono far pervenire nella
cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per
singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai
creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo
e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il
corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo
comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai
sensi dell'articolo 124, terzo comma.";
7. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
"Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.";
b) nel comma quarto le parole: "una sentenza emessa" sono
sostituite dalle seguenti: "un provvedimento emesso";
8. L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine
stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice
delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone
che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente,
affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e
ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma
dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di
eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro
interessato, e per il deposito da parte del comitato dei
creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo;
se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta
e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il
tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito
della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui
al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un
creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il
concordato qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma
dell'articolo 17.".
9. L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale e' reclamabile
dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di
consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di
trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla
cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18,
secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre
parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito,
nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria
di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e
in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre
il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti,
con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo
componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato
alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla
notificazione.".
10. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie
promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie
regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun
creditore puo' chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto
compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale
garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto
nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal
proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata
del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del
fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non
abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.".
11. L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 138 (Annullamento del concordato). - Il concordato
omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del
curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il
debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si
procede a norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile
ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento
previsto nel concordato.".
Art. 10. Modifiche al Titolo II, Capo IX, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "non
compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46" sono
sostituite dalle seguenti: "estranei all'esercizio
dell'impresa".
2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "rispetto a quanto i creditori
avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso." sono
sostituite dalle seguenti:
"alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari
grado".
Art. 11. Modifiche al Titolo II, Capo X, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 147, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: "appello" e'
sostituita dalla seguente: "reclamo".
Art. 12. Modifiche al Titolo III, Capo I, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola
"Condizioni" e' sostituita dalla parola "Presupposti".
2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile
ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non
puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime
di prelazione.".
3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.";
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il comma seguente:
"La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero".
4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 162 (Inammissibilita' della proposta). - Il Tribunale puo'
concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni
per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e
secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con
decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la
proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento
del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile
reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi
valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta
di concordato.".
5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole "verificata la completezza e la
regolarita' della documentazione" sono sostituite dalle
seguenti:
"ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo
e secondo,";
b) al secondo comma, n. 4), le parole: "che si presume
necessaria per l'intera procedura" sono sostituite dalle
seguenti: "pari al 50 per cento delle spese che si presumono
necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor
somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia
determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale,
il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo
comma";
c) al terzo comma, le parole "quarto comma", sono sostituite
dalle seguenti: "primo comma".
6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma
dell'articolo 17".
Art. 13. Modifiche al Titolo III, Capo II, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 168, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole "fino al passaggio in
giudicato della sentenza di omologazione del concordato" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo diventa definitivo".
Art. 14. Modifiche al Titolo III, Capo III, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione
del fallimento nel corso della procedura). - Il commissario
giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o
dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare
uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso
altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio
il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato,
dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui
all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento
del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma
dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il
debitore durante la procedura di concordato compie atti non
autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a
frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento
risulta che mancano le condizioni prescritte per
l'ammissibilita' del concordato.".
Art. 15. Modifiche al Titolo III, Capo IV, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 175, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo
l'inizio delle operazioni di voto".
2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il
concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato
prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non
rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del
credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la
soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per
la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno
prima della proposta di concordato".
3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per
telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla
chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al
medesimo e sono considerate ai fini del computo della
maggioranza dei crediti.".
Art. 16. Modifiche al Titolo III, Capo V, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 179, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole "raggiungono le
maggioranze richieste negli articoli 177 e 178" sono sostituite
dalle seguenti: "raggiungono le maggioranze richieste dal primo
comma dell'articolo 177".
2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il concordato e'
stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il
giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa
un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle
parti e del commissario giudiziale, disponendo che il
provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e
agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato
parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la
regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa
il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui
al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un
creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il
concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al
debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne
notizia ai creditori.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e'
provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale,
che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento
del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al
decreto.".
3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "nella sentenza" vengono sostituite dalle seguenti:
"nel decreto";
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e
116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in
quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato
provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri
beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di
attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti
giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal
comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili.".
4. L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la
documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti,
unitamente ad una relazione redatta da un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista
efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori
per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore.
Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise
le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio
con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici
giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.".
5. L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo comma
anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La
proposta di transazione fiscale e' depositata presso gli uffici
indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e
alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni
l'assenso alla proposta di transazione e' espresso relativamente
ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla
data di presentazione della domanda, con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto
del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio,
previo conforme parere della competente direzione generale.
L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo
di ristrutturazione.".
6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale puo'
essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale
pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di
fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180,
settimo comma.".
Art. 17. Modifiche al Titolo III, Capo VI, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' sosituito dal seguente:
"Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). -
Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del
concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa
importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto
dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo
con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto
compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario
giudiziale".
Art. 18. Modifiche al Titolo V del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 195, quinto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola "appello" e' sostituita
dalla seguente: "reclamo".
2. L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:
"Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di
rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98,
99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice
istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.".
3. L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
abrogato.
4. L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo
riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con
il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori,
accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza,
devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e'
data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai
creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26,
terzo comma, ed e' data notizia mediante inserzione nella
Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che
vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni,
decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del
primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta
Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono
comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila
sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di
sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare
nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il
tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il
bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si
intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni
finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117,
e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.";
5. L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il
comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in
liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al
tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le
disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del
tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato
di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori
ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo
comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale
e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella
cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per
i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di
cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla
liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di
concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e
131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di
sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.".
6. L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il
concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del
commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia,
con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del
concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo
al sesto dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo'
essere annullato a norma dell'articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione
amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione
adotta i provvedimenti che ritiene necessari.".
Art. 19. Disciplina
transitoria in materia di esdebitazione
1. Le disposizioni di cui al Capo IX "della
esdebitazione" del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e successive modificazioni, si applicano anche alle
procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino
chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di
un anno dalla medesima data.
Art. 20. Modifica all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera a) e' abrogata.
Art. 21. Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
1. Le seguenti disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio
2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito
disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1,
lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002,
si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del
fallimento.
Art. 22. Entrata in vigore e disciplina
transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
gennaio 2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data
della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali
e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua
entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche
alle procedure concorsuali pendenti.
4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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