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Legge 22 maggio 2010 n. 73

"Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25/3/2010, n 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"

Testo del D-L 25 marzo 2010, n. 40, con aggiornamenti

Art. 5

(Attivita' edilizia libera).

 

1 L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n 380, è sostituito dal seguente:

"Art.  6.  (L) - (Attivita' edilizia libera).

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina  dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle  disposizioni contenute  nel  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLvo 22/1/2004, n 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche  che  non  comportino la realizzazione di rampe o di ascensori  esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d)  i  movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita'  agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza  alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita'  immobiliari  e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi  compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i  pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di  accumulo  esterno,  a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori  della  zona  A)  di  cui  al DM LLPP 2/4/1968, n 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3 L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie  ai  sensi  delle  normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati

identificativi   dell'impresa   alla   quale   intende   affidare  la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla  comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di  un  tecnico  abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´con  il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che  i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti  edilizi  vigenti  e  che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla  presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di   cui   all'articolo   34-quinquies,  comma  2,  lettera  b),  del DL  10/1/2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L  9/3/2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a)  possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c)  possono  stabilire  ulteriori  contenuti  per  la relazione tecnica  di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7  La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del  presente  articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata   spontaneamente quando  l'intervento è in corso  di esecuzione.

8 Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione  incendi per le attività  di  cui  ai commi 1 e 2, il certificato  stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame  a  vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al DPR 12/1/1998, n 37, è ridotto a trenta giorni".

2.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

 

Art. 5-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica).

 

1 Nel  codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1/8/2003, n 259, dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:

"Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 

1 Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie  su  infrastrutture  per  impianti radioelettrici preesistenti o  di  modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del  medesimo  articolo,  e' sufficiente la denuncia di inizio  attivita',  conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e,  ove  non  predisposti,  al  modello  B di cui all'allegato n. 13.

Qualora  entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa  domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte  dell'ente  locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente  di  cui  all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti".

2 Il comma 15-bis dell'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:

"15-bis  Per gli interventi di installazione di reti e impianti di  comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche  in  deroga  a quanto stabilito dalla normativa  vigente, può essere ridotta,  salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non  comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4").