Art. 5
(Attivita' edilizia libera).
1 L'articolo 6 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
DPR 6 giugno 2001, n 380, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia
libera).
1. Fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al DLvo 22/1/2004, n 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione
ordinaria;
b) gli interventi volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente
pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici
agrari;
e) le serre mobili stagionali,
sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi
presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino
aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e
termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM LLPP
2/4/1968, n 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro
e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3 L'interessato agli interventi di cui
al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative
di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del
medesimo comma 2, i dati
identificativi dell'impresa alla
quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di
cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione
comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con
l'impresa ne´con il committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la
normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al
presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma
2, lettera b), del DL 10/1/2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla L 9/3/2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di
cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori
interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e'
fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui
al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori
contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di
quello minimo fissato dal medesimo comma.
7 La mancata comunicazione
dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione
tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due
terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l'intervento è in corso di esecuzione.
8 Al fine di semplificare il rilascio
del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai
commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via
ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine
previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento
di cui al DPR 12/1/1998, n 37, è ridotto a trenta giorni".
2. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica)).
Art. 5-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di
impianti di comunicazione elettronica).
1 Nel codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1/8/2003, n 259, dopo
l'articolo 87 e' inserito il seguente:
"Art. 87-bis (Procedure semplificate
per determinate tipologie di impianti).
1 Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di
banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia
UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei
valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto
disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la
denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli
enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui
all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato
comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un
parere negativo da parte dell'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e'
priva di effetti".
2 Il comma 15-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
"15-bis Per gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo
che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici
motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al
comma 4").
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