Decreto del Presidente della
Repubblica
23 marzo 1998, n. 138
Regolamento recante norme per la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle
unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle
commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e
155, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998
Art. 3
Determinazione dell’unità di consistenza
- L’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a
destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui
all’allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale.
I criteri di determinazione di tale superficie sono
descritti nell’allegato C al presente regolamento.
- Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane, di
cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla
suddetta unità di superficie.
Allegato C
Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T).
Criteri generali
- Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni
vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i
muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo
di 25 cm.
- La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro
porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo
della superficie catastale.
- La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale,
rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in
misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero
di piani collegati.
- La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di
seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Criteri per i gruppi "R" e "P"
- Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P,
la superficie catastale è data dalla somma:
- della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio
diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi
e simili;
- della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani
principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
- del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla
precedente lettera a);
- del 25 per cento qualora non comunicanti;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza
esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
- del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento
per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti
con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento
per la quota eccedente qualora non comunicanti.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la
superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per
cento;
- della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare,
computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita
nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto
limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono
pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie
è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota
eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera
a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P
dette pertinenze non sono computate.
- La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità
immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
- Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto
di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano
nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà
della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.
Criteri per il gruppo "T"
- Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la
superficie catastale è data dalla somma:
- della superficie dei locali aventi funzione principale nella
specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli
principali;
- della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei
locali principali computata nella misura:
- del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla
precedente lettera a);
- del 25 per cento se non comunicanti;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella
misura del 10 per cento;
- della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare
computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità
immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
- Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie
dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla
lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per
cento.
Allegato B
Quadro generale delle categorie
Unità immobiliari ordinarie
- Gruppo R
(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali
destinati a funzioni complementari)
- R/1
- - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.
- R/2
- - Abitazioni in villino e in villa.
- R/3
- - Abitazioni tipiche dei luoghi.
- R/4
- - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per
rimesse di veicoli.
Gruppo P
(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)
P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.
P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.
P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.
P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.
P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.
Gruppo T
(Unità immobiliari a destinazione terziaria)
T/1 - Negozi e locali assimilabili.
T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.
T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
T/4 - Pensioni.
T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.
T/6 - Stalle, scuderie e simili.
T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.
Unità immobiliari speciali
Gruppo V
(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)
V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti
di risalita.
V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.
V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
V/4 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed
oratori.
V/5 - Ospedali.
V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per
divertimento, arene e parchi zoo.
V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con
censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non
ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del
gruppo V.
Gruppo Z
(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)
Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.
Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all’agricoltura.
Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.
Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.
Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.
Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.
Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli
autoveicoli.
Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.
Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.
Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili
nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non
ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle
altre categorie del gruppo Z.
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