IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97,
nonche' il numero 18 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo
comma;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli
schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di espropriazione per
pubblica utilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come
definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera
dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio
del parere da parte della competente commissione del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
per i lavori pubblici;
E m a n a
il seguente decreto:
Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1 (L)
O g g e t t o
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche
a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad
immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita'. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche
la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione
da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro
insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o
trasformazione. (L)
3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del
presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale. (L)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Art. 2 (L)
Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi
ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli
casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano
ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di
pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
Art. 3 (L)
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o
privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita'
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il
relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera
pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad
una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto
di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto,
pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
Art. 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere
espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la
sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per
perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello
soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della
legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi
e' il previo accordo con la Santa Sede. (L)
4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per
gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto
cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto
pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati
all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se
aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con
l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al
culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei
casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal
diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati
internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
Art. 5 (L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle
Province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta'
legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni
strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei
principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del
Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in
materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle
disposizioni del testo unico. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del
Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la
propria potesta' legislativa concorrente in materia di
espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della
legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo
unico. (L)
4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei
riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale
fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme
fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico,
nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto
speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 67, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266. (L)
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o
delegate dallo Stato alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche
quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica
utilita' e quelli concernenti la materiale acquisizione delle
aree. (L)
Art. 6 (L-R)
Regole generali sulla competenza
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si
renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano
l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi
poteri ad un ufficio gia' esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti
dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli
interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni
statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra
forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente
o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata.
(R)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del
procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni
provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non
predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata
da un concessionario, l'amministrazione concedente puo'
delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della delega nella
concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. (L)
Art. 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune puo' espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in
contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere
provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore
generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di
espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un
piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo
proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie
determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le
espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e
per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra
i proprietari del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo
speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine,
non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo
della formazione del consorzio, notificato ai proprietari
interessati. (L)
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Identificazione delle fasi che precedono il decreto
d'esproprio
Art. 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativo
1. Il decreto di esproprio puo' essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento
urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia
equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il
vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilita';
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria,
l'indennita' di esproprio. (L)
Capo II
La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato
all'esproprio
Art. 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera. (L)
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica utilita'
dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova
applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo
unico in materia edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri
nella riunione del 24 maggio 2001. (L)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo
conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo'
motivatamente disporre che siano realizzate sul bene vincolato
opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da quelle
originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal
caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione
del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione
della delibera del consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in
ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla
approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
Art. 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici
generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il
vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove
espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministazione
competente all'approvazione del progetto, mediante una
conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa
ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base
alla legislazione vigente comporti la variante al piano
urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato
all'esproprio. (L)
Art. 11 (L-R)
La partecipazione degli interessati
1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per
la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti
giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti
compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento; (R)
c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli
interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone
altresi' pubblico avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione
nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla
conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni.
(R)
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione
del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di
adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga
dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori,
al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento di approvazione del medesimo programma. (R)
Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilita'
Sezione
I
Disposizioni sul procedimento
Art. 12 (L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica
utilita'
1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento
urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati
all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita'
si intende disposta:
a) quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica
o di pubblica utilita', il piano particolareggiato, il piano di
lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione,
il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi,
ovvero quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale
a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno
strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il
rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto
avente effetti equivalenti; (L)
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti
ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere
previste dal progetto stesso cosi' come risultanti dalle
prescrizioni adottate dalla conferenza e dalle successive
varianti di natura strettamente tecnica di cui all'articolo 25,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni, non comportanti variazioni di
tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753. (R)
Art. 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione
di pubblica utilita'
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita'
dell'opera puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il
vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si
producono anche se non sono espressamente indicati nel
provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il termine
entro il quale il decreto di esproprio va eseguito. (L)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al
comma 3, il decreto di esproprio puo' essere eseguito entro il
termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa
efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera.
(L)
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti dai
commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima
della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non
supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato
il decreto di esproprio determina l'inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o
urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini
maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi
immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la
dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo mediante l'adozione
di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico
dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalita'
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di
manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)
Art. 14 (L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la
pubblica utilita'
1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti
dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di
espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori
pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente
della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del
presidente della Regione, rispettivamente per le opere di
competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici
competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse
amministrazioni che li hanno adottati. (L)
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al
comma 1:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli
effetti della dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente
scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei
lavori, l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il
decreto di esproprio. (R)
Sezione
II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto
definitivo dell'opera
Art. 15 (L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento
urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente
efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possano
essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve
darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti
processuali civili o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al proprietario del bene, cosi' come risulta dai
registri catastali, nonche' al suo possessore, se risulti
conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali
osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro
sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o
comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprieta'.
(R)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere
alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R)
5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta
giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12
e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da
ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)
Art. 16 (L-R)
Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto
definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del
potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di
pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che
dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli
deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto
dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una
relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle
opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle
autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla
normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del
progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e'
prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e
dei confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi
catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti
nei registri catastali. (R)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15
consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal
comma 2. (R)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e'
trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto
unitamente ad una relazione, dalla quale risultino:
a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o
dell'intervento da realizzare,
b) la spesa presunta;
c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali,
nonche' quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;
d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del
medesimo procedimento, ove essi risultino;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R)
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai
registri catastali, il progetto puo' essere ugualmente
approvato. (R)
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la
comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso,
affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le
espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel
Bollettino ufficiale della Regione nel cui territorio si trova
il bene. (R)
7. L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (R)
8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non
sia disposta l'approvazione del progetto. (R)
9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il
proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni,
puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni
residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per
disporne una agevole utilizzazione. (R)
10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con
atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle
osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con
pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato
osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni
previste dal comma 4. (R)
11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la
restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (R)
12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o
l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici,
attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato
l'amministrazione integra il provvedimento con cui e' stato
approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei
precedenti commi. (L)
Art. 17 (L-R)
L'approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
a) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio;
b) comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se
non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni
o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi
sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilita'
dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto
da' atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L)
2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta
anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con
uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L)
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra
forma di comunicazione equipollente, al proprietario e' data
notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha
approvato il progetto definitivo e si segnala che puo' essere
presa visione della relativa documentazione. Al proprietario e'
contestualmente comunicato che puo' fornire ogni utile elemento
per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della
liquidazione della indennita' di esproprio. (R)
Sezione
III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non
conforme
alle previsioni urbanistiche.
Art. 18 (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla
progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si
applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende
redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilita'
non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
Art. 19 (L)
L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo
da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della
variante allo strumento urbanistico. (L)
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di
approvazione del progetto esecutivo da parte della autorita'
competente e' trasmesso al Consiglio comunale, che puo' disporre
l'adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico. (L)
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto
quando diventa efficace la delibera di approvazione della
variante al piano urbanistico generale, ovvero uno degli accordi
o degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con cui e'
approvato il progetto definitivo. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente
da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del
consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si
intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che
in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
Capo IV
La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione
I
Del modo di determinare l'indennita' di espropriazione
Art. 20 (L-R)
La determinazione provvisoria dell'indennita' di
espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita', entro i successivi tenta giorni il promotore
dell'epropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con
una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica
le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va
notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda,
con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei
successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte
e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati
acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e,
se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare,
entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente
anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore
da attribuire all'area ai fini della determinazione della
indennita' di esproprio. (R)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita'
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali,
dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di
emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e
determina in via provvisoria la misura della indennita' di
espropriazione. (R)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con
le forme degli atti processuali civili e al beneficiario
dell'esproprio, se diverso dall'autorita' procedente. (R)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che
condivide la determinazione della indennita' di espropriazione.
La relativa dichiarazione e' irrevocabile. (R)
6. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di
propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21,
comma 2. (R)
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita'
di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti dei
terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il
termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione
prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del proprietario
presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione
comprovante la piena e libera proprieta' del bene. Decorso tale
termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella
misura del tasso legale. (R)
8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono
tenuti a concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia
stata condivisa la determinazione della indennita' di
espropriazione. Nel caso in cui il proprietario percepisca la
somma e si rifiuti di concludere l'accordo di cessione, puo'
essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio,
che da' atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in
possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato
rifiuto di addivenire alla stipula. (L)
9. L'accordo di cessione volontaria e' trascritto entro
quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a
cura e a spese dell'acquirente. (L)
10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di
cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione
dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' competente ad
emanare il decreto di esproprio dispone il deposito della somma,
ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, presso
la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni. (R)
Art. 21 (R)
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di
espropriazione
1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari
che non hanno concordato la determinazione della indennita' di
espropriazione. (R)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se
intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del
procedimento previsto nei seguenti commi. (R)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario,
l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello
eventualmente gia' designato dal proprietario, e fissa il
termine entro il quale va presentata la relazione da cui si
evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a
novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il
terzo tecnico, ma e' prorogabile per effettive e comprovate
difficolta'. (R)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui
circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo
tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (R)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo
tecnico tra i professori universitari, anche associati, di
estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei
periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui
circoscrizione si trova il bene. (R)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle
tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore
alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta'
tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la
differenza con la somma determinata in via provvisoria non
supera il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del
beneficiario dell'esproprio. (R)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e
l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima
della data stabilita. (R)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche
tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e
presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono
conto. (R)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (R)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che
possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi
trenta giorni. (R)
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita'
espropriante autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne
ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, per
conto del proprietario. (R)
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito
pubblico. (R)
13. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le
norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le
operazioni peritali e le relative relazioni. (R)
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede
la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista
dall'articolo 41. (R)
Art. 22 (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto
di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza
particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della
determinazione urgente dell'indennita' e si invita il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in
possesso, a comunicare se la condivide. (R)
2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma
1 e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il
pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di
sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per
cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al
proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso
legale. (L)
3. Se non condivide la determinazione della misura della
indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal
comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai
sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale,
puo' proporre l'opposizione alla stima. (R)
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede
entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della
medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato
con le forme degli atti processuali civili. (R)
Sezione
II
Del decreto di esproprio
Art. 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita';
b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato
il progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria
o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario
e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata
depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
d) da' atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di
determinare in via definitiva l'indennita' di espropriazione,
precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
e) da' atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della
indennita' provvisoria;
f) dispone il passaggio del diritto di proprieta', o del diritto
oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che
il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del
decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del
beneficiario dell'esproprio. con la redazione del verbale di cui
all'articolo 24. (L)
2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza indugio presso
l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio puo' avere luogo
contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia
l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel
verbale si da' atto dell'opposizione e le operazioni di
immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.
(L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e
nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese
del beneficiario dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso entro
cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo e'
proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,
anche per il terzo l'indennita' resta fissata nella somma
depositata. (L)
Art. 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per
iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario,
con il verbale di immissione in possesso, entro il termine
perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato
anche successivamente alla redazione del verbale di immissione
in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei
luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono
redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di
assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni
che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali
o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in
precedenza ne aveva la disponibilita'. (L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in
possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per
i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da'
comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
Art. 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta
l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli
compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene
espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli
effetti del decreto di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i
diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere
unicamente sull'indennita'. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il
Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci
giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti
gestori di servizi pubblici titolari del potere di
autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la
definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti
e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto proponente,
qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro
sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle
modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente
comma. (L)
Capo V
Il pagamento dell'indennita' di esproprio
Sezione
I
Disposizioni generali
Art. 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'atto determinativo dell'indennita' provvisoria, l'autorita'
espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione
effettui il pagamento delle indennita' che siano state
accettate, ovvero il deposito delle altre indennita' presso la
Cassa depositi e prestiti. (R)
2. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennita' al proprietario, qualora questi abbia assunto
ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e
puo' disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un
termine all'uopo stabilito. (R)
3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e'
corrisposta l'indennita' previa esibizione di una dichiarazione
del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che
autorizza la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero se
sono presentate opposizioni al pagamento della indennita', in
assenza di accordo sulle modalita' della sua riscossione, il
beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la
Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha
luogo in conformita' alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria,
adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il
proprietario puo' in qualunque momento percepire la somma
depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle
somme ricevute a titolo di indennita' di espropriazione e in
relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il
proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni
responsabilita' in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data immediata
notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata
la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa
esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle
relative formalita', se non e' proposta dai terzi l'opposizione
per l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione, l'autorita'
espropriante dispone il deposito delle indennita' accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento
dell'indennita' accettata o determinata dai tecnici, entro il
termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del
decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli
abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla
stima definitiva della indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito
o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita'
espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito
della perizia di stima
1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso
l'ufficio per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da'
notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso
di ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed
estrarne copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito,
l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e
previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su
proposta del responsabile del procedimento autorizza il
pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso
la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito
o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita'
espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)
Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita'
1. L'autorita' espropriante autorizza il pagamento della
somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora
sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione
dell'indennita' di espropriazione, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia
stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la
distribuzione dell'indennita'. (R)
2. L'autorizzazione e' disposta su istanza delle parti
interessate, su proposta del responsabile del procedimento
successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la
mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che
non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di
terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui
risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.
(R)
Art. 29 (L)
Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento
giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi
siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano
accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita'
agli aventi diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su
domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione
II
Pagamento dell'indennita' a incapaci a enti e associazioni
Art. 30 (R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che
non abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.
(R)
Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita'
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del
tribunale civile per la determinazione consensuale o per
l'accettazione dell'indennita' offerta dal promotore
dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di
cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico e' titolare del bene,
si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennita' di beni espropriati
spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un
ente o ad una associazione che non abbia la libera facolta' di
alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o
dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le
formalita' prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennita'
determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la
conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)
Capo VI
Dell'entita' dell'indennita' di espropriazione
Sezione
I
Disposizioni generali
Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,
l'indennita' di espropriazione e' determinata sulla base delle
caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o
alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando
l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura
espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo
preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione
dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione
di un diritto diverso da quello di proprieta' o di imposizione
di una servitu'. (L)
2. Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle
costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora
risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre
circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di
conseguire una maggiore indennita'. Si considerano realizzate
allo scopo di conseguire una maggiore indennita', le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state
intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione
dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, puo' asportare dal bene i
materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio
dell'opera da realizzare. (L)
Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il
valore della parte espropriata e' determinato tenendo conto
della relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio
immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla
somma relativa al valore della parte espropriata e' detratto
l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora
essa risulti superiore ad un quarto della indennita' dovuta ed
il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante puo' non
accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non
inferiore ai tre quarti dell'indennita' dovuta. In ogni caso
l'indennita' dovuta dall'espropriante non puo' essere inferiore
alla meta' di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1.
(L)
Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita'
1. L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene
da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore.
(L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o
dell'accordo di cessione, tutti i diritti relativi al bene
espropriato possono essere fatti valere esclusivamente
sull'indennita'. (L)
3. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle
controversie fra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta
aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro
dell'indennita'. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un
diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una
indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto
sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione alla
stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal
proprietario. (L)
Art. 35 (L)
Regime fiscale
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima
parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa
commerciale una somma a titolo di indennita' di esproprio,
ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento
del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata
realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia
residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno
delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici (L).
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta
nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la
dichiarazione dei redditi, il contribuente puo' optare per la
tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di
acconto. (L)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il
pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e
della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalita' di adempimento degli obblighi previsti nei
commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro
delle finanze. (L)
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il
versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione
e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della
somma di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione
dei redditi diversi. (L)
Sezione II
Opere private di pubblica utilita'
Art. 36 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la
realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni
dell'edilizia residenziale pubblica.
1. Se l'espropriazione e' finalizzata alla realizzazione di
opere private di pubblica utilita', che non rientrino
nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata,
agevolata o comunque denominata, l'indennita' di esproprio e'
determinata nella misura corrispondente al valore venale del
bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti. (L)
Sezione
III
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio
di un'area edificabile o legittimamente edificata.
Art. 37 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di
un'area edificabile
1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e'
determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e
ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del
valore venale del bene e del reddito dominicale netto,
rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto
legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci.
(L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato
concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso
per fatto non imputabile all'espropriato o perche' a questi sia
stata offerta una indennita' provvisoria che, attualizzata,
risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via
definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni della
presente sezione, si considerano le possibilita' legali ed
effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione
del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni
caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate
abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non
sussistono le possibilita' legali di edificazione quando l'area
e' sottoposta ad un vincolo di inedificabilita' assoluta in base
alla normativa statale o regionale o alle previsioni di
qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del
parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il
programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata, anche per una parte limitata del territorio
comunale per finalita' di edilizia residenziale o di
investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro
piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti,
comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici
o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di
fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5, si verifica se sussistano le possibilita' effettive
di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive
dell'area. (L)
7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
prima della determinazione formale dell'indennita' nei modi
stabiliti dall'articolo 20, comma 3, e dall'articolo 22, comma
1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la
normativa vigente ed inferiore all'indennita' di espropriazione
come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura
maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita', la differenza
e' corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto una
indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo
di coltura effettivamente praticato. La stessa indennita' spetta
al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col
lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
Art. 38 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di
un'area
legittimamente edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione
legittimamente edificata, l'indennita' e' determinata nella
misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza
della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica,
ovvero in difformita' l'indennita' e' calcolata tenendo conto
della sola area di sedime in base all'articolo 37. (L)
Art. 39 (L-R)
Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni
urbanistiche su particolari aree comprese in zone
edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia,
nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio
o di un vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al
proprietario una indennita', commisurata all'entita' del danno
effettivamente prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita'
negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1,
l'autorita' che ha disposto la reiterazione del vincolo e'
tenuta a liquidare l'indennita', entro il termine di due mesi
dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di
pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni,
decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui
distretto si trova l'area, il proprietario puo' impugnare la
stima effettuata dall'autorita'. L'opposizione va proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla notifica dell'atto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il
proprietario puo' chiedere alla corte d'appello di determinare
l'indennita'. (L)
5. Dell'indennita' liquidata ai sensi dei commi precedenti
non si tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)
Sezione
IV
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
non edificabile
Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile,
l'indennita' e' determinata in base al criterio del valore
agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate
sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva
utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
2. Se l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e'
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati. (L)
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la
determinazione dell'indennita' provvisoria. (L)
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale spetta un'indennita' aggiuntiva,
determinata in misura pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita' e'
aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi
imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
Art. 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore
agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione
composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un
suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari
della provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati
dalla regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste,
nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la
formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione
della commissione prevista dal comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale.
Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la
costituzione della segreteria della commissione ed
all'assegnazione del personale necessario. (R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate
secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale
di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione
determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare,
dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrari,
secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)
Art. 42 (L)
Indennita' aggiuntive
1. Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro
o al compartecipante che, per effetto della procedura
espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad
abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da
almeno un anno prima della data in cui vi e' stata la
dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
2. L'indennita' aggiuntiva e' pari a quella spettante al
proprietario ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione
dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza
dei relativi presupposti. (L)
Capo VII
Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di
interesse
pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.
Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse
pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre
che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario vadano risarciti i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto
da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto
che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il
decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla
quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone
il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza
pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri
immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza
il bene puo' chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di
fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al
risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del
bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la
condanna al risarcimento del danno, l'autorita' che ha disposto
l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto
dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto
nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima
autorita'. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato
utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica,
agevolata e convenzionata, nonche' quando sia imposta una
servitu' di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di
un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi
previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e'
determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per
scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un
terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno
in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
Capo VIII
Indennita' dovuta al titolare del bene non espropriato
Art. 44 (L)
Indennita' per l'imposizione di servitu'
1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo che,
dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia
gravato da una servitu' o subisca una permanente diminuzione di
valore per la perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del
diritto di proprieta'. (L)
2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita' economica
cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento della
proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o
nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per
le servitu' disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo' essere
conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante
o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non
effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per
la loro esecuzione. (L)
6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli
interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle
relative misure di contenimento del danno. (L)
Capo IX
La cessione volontaria
Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita'
dell'opera e fino alla data in cui e' eseguito il decreto di
esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col
soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione
del bene o della sua quota di proprieta'. (L)
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi
dell'articolo 36, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e'
calcolato nella misura venale del bene;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando
del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo
40, commi 1 e 2;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente
dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo
dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 1. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di
esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la
somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
capo X. (L)
Capo X
La retrocessione
Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata
realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni,
decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di
esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore
l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo'
chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di
pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene
espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'.
(L)
2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine
di validita' di cinque anni dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)
Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1. Quando e' stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica
utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della
parte del bene, gia' di sua proprieta', che non sia stata
utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della
espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui
territorio si trova il bene, indica i beni che non servono
all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e che
possono essere ritrasferiti nonche' il relativo corrispettivo.
(L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia
della sua originaria istanza all'autorita' che ha emesso il
decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro
i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi e' l'indicazione dei beni, l'espropriato puo'
chiedere all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio di
determinare la parte del bene espropriato che non serve piu' per
la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella
parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato
dalle parti, e' determinato dall'ufficio tecnico erariale o
dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su
istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri
applicati per la determinazione dell'indennita' di esproprio e
con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, e' proponibile opposizione alla corte
d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate
per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica
utilita', il Comune puo' esercitare il diritto di prelazione,
entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in
cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con
precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo,
ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree
cosi' acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)
Capo XI
L'occupazione temporanea
Art. 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione
temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo
anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti
necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli
atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione
dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il
verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il
proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del
soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il
possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da
occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di
argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per
urgenti ragioni di pubblica utilita'. (L)
Art. 50 (L-R)
Indennita' per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un area, e' dovuta al
proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo
di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per
ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un
dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse
la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina
l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto
notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, e' proponibile
l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 54, in quanto compatibili. (L)
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita'
delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni
da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle
indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco nel cui
territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dal titolo II. (L)
4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu'
militari. (L)
Art. 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per
interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del
testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente testo unico. (L)
Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati,
conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo
unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto
dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i
giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree
destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita'. (L)
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa. (L)
Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista
dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il
promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse
puo' impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto
si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima
fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e
comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale
dell'indennita'. (L)
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima
peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di
esproprio. (L)
3. L'opposizione alla stima e' proposta con atto di citazione
notificato all'autorita' espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene,
ovvero notificato all'autorita' espropriante e al proprietario
del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario
dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento
dell'indennita'. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione
alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma
risultante dalla perizia. (L)
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per
scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilita' alla data del 30 settembre 1996, ai fini della
determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri
previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del
quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura
del dieci per cento. (L)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data
del 1° gennaio 1997. (L)
Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione
1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in
vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare
l'indennita' provvisoria con esclusione della riduzione del
quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data
risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennita'
di esproprio. (L)
Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi
del procedimento
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
anche se e' stato gia' apposto su un bene un vincolo preordinato
all'esproprio, ovvero se gia' vi e' stata la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera, per le fasi procedimentali non
ancora concluse. (L)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che
attribuiscono ad autorita' diverse dal presidente della Regione
la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.
(L)
Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o
restano abrogati:
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni
ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come
modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1
del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n.
445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 della legge 30 giugno 1909, n. 407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col
regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati
dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857,
dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146,
dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494,
dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928,
n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n.
1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219,
convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio
decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932,
n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed
alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n.
302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come
modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23
della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n.
261;
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n.
409;
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.
408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n.
640;
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come
modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla
legge 1° ottobre 1969, n. 739;
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come
sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25
febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n.
128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio
1967, n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n.
1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.
1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971,
n. 291;
101) l'articolo 1-ter del decreto-legge 28 dicembre
1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n.
13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8,
convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974,
n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
18 agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979,
n. 468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre
1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n.
874;
115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella
legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come
convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito
nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la
determinazione dell'indennita' di esproprio;
117) il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella
legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella
legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella
legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n.
80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22
dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n.
42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n.
119;
126) l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n.
458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di
esproprio;
130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
132) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
133) l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti
gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica
utilita' o di indifferibilita' e urgenza, all'esproprio o
all'occupazione d'urgenza, nonche' quelle riguardanti la
determinazione dell'indennita' di espropriazione o di
occupazione d'urgenza.
Art. 59
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
|