La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli
articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, nonche' del decreto-legge 23 giugno
2010, n. 94.
3. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio
2010 |
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.
78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica
Art. 19 (Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1°
gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata",
costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto
disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo
stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia
del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto
titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione
l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni
sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con
uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene
disciplinata l'introduzione della attestazione integrata
ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli
effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori
informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre,
fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta
attestazione.
4. La consultazione delle banche
dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto
edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle unita'
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni
su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province
autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il
Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti
dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse
all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento
sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del
Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche
uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi
fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori
delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le
attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate
dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di
sussidiarieta'.
6. Sono in ogni caso mantenute allo
Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in
materia di: a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di
rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e
cartografie catastali; b) controllo della qualita' delle
informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e
dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; d)
gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per
il Modello unico digitale per l'edilizia; e) gestione dell'Anagrafe
Immobiliare Integrata; f) vigilanza e controllo sullo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri di applicazione
delle relative sanzioni determinate con decreto di natura
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro
il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo
periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i
titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano
dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del
2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale
effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre
2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali,
della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia
del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di
aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le
dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformita'
urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31
dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di
interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di
consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono
tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali
sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione
in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte
in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701,
procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio
puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali
sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di
competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali
operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse
a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio
costante del territorio, individuando, in collaborazione con i
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al
Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui
al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006.
Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non
ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma
36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita
presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo
dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle
relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del
Territorio, per lo svolgimento della attività istrut-torie connesse
all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei
poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All'articolo 29 della legge
27 febbraio 1985, n 52, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli
atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad
oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli
intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità
con le risultanze dei registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di
contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni
immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche
l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata
indicazione dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai
fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la
sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi
14 e 15 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2010.