LEGGE 6/8/2008 n. 133
"Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008
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Sotto il
profilo
fiscale, la
legge
133/2008
conferma, in
linea di
principio,
le misure
d’interesse
per il
settore
delle
costruzioni
già
contenute
nel D.L.112/2008
e
riguardanti,
in
particolare:
-
l’introduzione,
nell’ambito
del cd.
“piano
casa”,
della
possibilità
di
prevedere
riduzioni
di
imposte
locali,
o degli
oneri
concessori;
-
l’applicazione
di
un’imposta
patrimoniale
pari
all`1%
sul
valore
netto di
alcune
tipologie
di fondi
immobiliari
chiusi e
l’innalzamento,
dal
12,50%
al 20%,
della
tassazione
dei
proventi
derivanti
dalla
partecipazione
a fondi
immobiliari;
- la
disciplina
degli
Studi di
Settore;
-
l’esclusione
da Irpef,
a
determinate
condizioni,
delle
plusvalenze
derivanti
dalla
cessione
di
partecipazioni
societarie;
- la
soppressione
dell’obbligo
di
garanzia
fideiussoria
nell’ipotesi
di
richieste
di
rateazione
di somme
iscritte
a ruolo
di
ammontare
superiore
a 50.000
euro.
1. “Piano
casa”
incentivi al
mercato
delle
locazioni
(art. 11,
comma 5,
lett.c)
Nell’ambito
di appositi
accordi di
programma,
promossi dal
Ministero
delle
Infrastrutture
e dei
Trasporti
per
l’attuazione
di
interventi
destinati a
garantire la
messa a
disposizione
di una quota
di alloggi
da destinare
alla
locazione a
canone
convenzionato
ed
all’edilizia
sovvenzionata,
la legge
133/2008
prevede
l’emanazione
di
provvedimenti
mirati alla
riduzione
del
prelievo
fiscale
di
pertinenza
comunale o
degli
oneri di
costruzione.
Nel corso
dell`iter di
conversione
in legge del
D.L.
112/2008, è
stato
eliminato il
riferimento
all`adozione
di
strumenti
di
incentivazione
del
mercato
della
locazione.
2.
Imposta
patrimoniale
dell`1% sul
valore netto
dei fondi
immobiliari
chiusi e
tassazione
al 20% dei
proventi dei
fondi
immobiliari
(art. 82,
commi
17-21bis)
La legge
133/2008
conferma,
nella
sostanza,
l’introduzione
di
un’imposta
patrimoniale
annuale,
pari all`1%,
sull’ammontare
del valore
netto di
fondi
d’investimento
immobiliare
che abbiano
caratteristiche
specifiche.
In
particolare,
a seguito
della
modifiche
apportate in
corso di
conversione
in legge,
l’art. 82,
comma 17,
del D.L.
112/2008,
stabilisce
che il nuovo
regime
fiscale si
applica ai
fondi
d’investimento
immobiliare
chiusi, di
cui all’art.
37 del D.Lgs.
58/1998[1],
per i quali:
- 1.
non
sia
prevista
la
quotazione
dei
certificati
in un
mercato
regolamentato,
e che
abbiano
un
patrimonio
inferiore
a 400
milioni
di euro
(art.
82,
comma
18,
primo
periodo);
- 2.
si
verifichi
almeno
uno
dei
seguenti
requisiti
soggettivi
(art.
82,
comma
18,
lett.
a-b):
-
a.
le
quote
del
fondo
siano
detenute
da
meno
di
10
partecipanti,
salvo
che
almeno
il
50%
di
tali
quote
siano
detenute
da:
- enti di previdenza complementare ed organismi d’investimento collettivo del risparmio (art. 7, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 351/2001);
- soggetti non residenti (art. 6 del D.Lgs. 239/1996) ;
- imprenditori individuali;
- società ed enti, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
- enti pubblici;
- enti di previdenza obbligatoria;
- enti non commerciali (di cui all’art. 73, comma 1, lett. c, del D.P.R. 917/1986);
-
b.
in
ogni
caso,
il
fondo
sia
stato
istituito
come
“fondo
riservato”
o “fondo
speculativo”
(ai
sensi,
rispettivamente,
degli
artt.
15 e
16
del
D.M.
228/1999)
e
più
dei
due
terzi
delle
quote
siano
detenute,
complessivamente,
nel
corso
del
periodo
d’imposta
da:
- una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità (ossia il coniuge o parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo - art. 5, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. 917/1986);
- società o enti, nei quali tali persone fisiche detengano il controllo (ai sensi dell’art. 2359 del codice civile), ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50%;
- trust di cui tali persone fisiche siano disponenti o beneficiari.
La
condizione
di cui alla
lettera b)
non si
verifica
nell’ipotesi
in cui le
quote di
partecipazione
possedute da
tali
soggetti,
legati da
rapporti
familiari,
siano
relative
ad
imprese
commerciali,
esercitate
da soggetti
residenti,
oppure da
stabili
organizzazioni,
nel
territorio
dello Stato,
di soggetti
non
residenti,
con la
conseguenza
che, in tal
caso, il
regime qui
descritto
non trova
applicazione.
L’imposta
patrimoniale
si applica
dal periodo
d’imposta in
corso alla
data di
entrata in
vigore del
D.L.
112/2008 (25
giugno 2008)
ed opera a
partire dal
periodo
d’imposta in
cui si
verificano
le
condizioni
sopra
descritte.
Le modalità
di calcolo
del valore
netto del
fondo, che
costituisce
la base
imponibile
del tributo,
le relative
regole di
applicazione,
il cui
prelievo è,
in concreto,
demandato
alla società
di gestione
del fondo,
sono
stabilite
dai commi
17, 19 e 20
dell’art. 82
del D.L.
112/2008.
In
particolare,
l’imposta è
corrisposta
entro il 16
febbraio
dell’anno
successivo a
quello in
cui si
verificano i
requisiti
richiesti
dalla norma
(art. 82,
comma 17).
Per i fondi
d’investimento
a cui si
applica
l’imposta
patrimoniale
dell’1%,
l’art.82,
comma 18bis,
del medesimo
D.L.
112/2008,
convertito
dalla legge
133/2008,
prevede,
altresì, un
aumento
dell’imposta
sostitutiva
dovuta sui
redditi
diversi
di natura
finanziaria
(art. 5 del
D.Lgs.
461/1997),
realizzati
in
dipendenza
della
cessione
o del
rimborso,
delle
quote
relative a
tali fondi,
che viene
innalzata
dall’attuale
12,50% al
20%.
Infine, con
riferimento
agli
altri fondi
immobiliari,
disciplinati,
in via
generale,
dal D.L.
351/2001,
l’art. 82
del D.L.
112/2008
stabilisce
che:
- sui
proventi
[2]
derivanti
dalla
partecipazione
a tali
strumenti
di
gestione
del
risparmio,
la
ritenuta
(a
titolo
di
acconto
come
reddito
d’impresa,
o a
titolo
d’imposta
per i
soggetti
non
esercenti
attività
commerciale
- art.7,
comma 1,
del D.L.
351/2001)
venga
aumentata
dall’attuale
12,50%
al
20%
(art.82,
comma
21, del
D.L.112/2008);
-
nell’ipotesi
di
rimborso
delle
quote
di
partecipazione
di tali
fondi,
la
ritenuta
è
applicata
nella
misura
del
12,50%
(art.
82,
comma
21bis,
del D.L.112/2008).
3.
Disposizioni
in materia
di studi di
settore (artt.
33, commi
1-2 e 83,
commi 19-20)
In tal
ambito, il
D.L.
112/2008
prevede che,
a partire
dall’anno
2009, gli
Studi di
Settore
(art. 62-bis
del D.L.
331/1993 ed
art. 10
della legge
146/1998)
debbano
essere
pubblicati
in Gazzetta
Ufficiale
entro il 30
settembre
del periodo
d’imposta in
cui sono
applicabili,
mentre, in
via
transitoria,
per l’anno
2008 viene,
altresì,
previsto che
la
pubblicazione
possa essere
effettuata
entro il 31
dicembre
2008.
Inoltre, in
attuazione
del
federalismo
fiscale,
viene
stabilito
che, a
partire
dall’1
gennaio
2009, gli
Studi di
Settore
debbano
essere
elaborati
anche su
base
regionale o
comunale, a
condizione
che tale
modalità sia
compatibile
con la
metodologia
di
elaborazione
degli studi
stessi.
La legge
133/2008,
integrando
tali
disposizioni,
prevede,
inoltre, che
gli studi di
settore,
così
determinati,
vengano
elaborati
“sentite le
associazioni
professionali
e di
categoria”.
E’ stato,
poi,
confermato
che le
modalità di
elaborazione
degli Studi
a livello
regionale o
comunale,
devono
essere
stabilite
con Decreto
del Ministro
dell’Economia
e delle
Finanze,
fermo
restando che
la
predisposizione
degli studi
su base
comunale o
regionale
dovrà
avvenire, in
modo
graduale,
entro il 31
dicembre
2013.
Infine,
viene
mantenuta la
previsione
che le
citate norme
attuative
dovranno
garantire,
altresì, la
partecipazione
dei Comuni
all’elaborazione
degli Studi
medesimi.
4.
Plusvalenze
derivanti
dalla
cessione di
partecipazioni
societarie
(art. 3)
Il D.L.
112/2008,
anche a
seguito
della
conversione
in legge,
introducendo
i commi 6bis
e 6ter
all’art. 68
del TUIR -
D.P.R.
917/1986,
prevede
l’esenzione
dall’Irpef
delle
plusvalenze
conseguenti
alla
cessione di
partecipazioni
detenute da
almeno tre
anni in
società di
capitali e
di persone
(con
esclusione
delle
società
semplici e
degli enti
ad essi
equiparati),
costituite
da non più
di sette
anni (cd.
“imprese in
start-up”).
In
particolare,
l’agevolazione
opera a
condizione
che:
- le
medesime
plusvalenze,
entro i
due anni
successivi
al loro
conseguimento,
siano
reinvestite
in
partecipazioni
in
società
di
capitali
o in
società
commerciali,
costituite
da non
più di
tre
anni, e
che
svolgano
la
medesima
attività
della
società
le cui
partecipazioni
sono
state
cedute;
-
l’importo
dell’esenzione
non sia
superiore
a 5
volte il
costo
sostenuto
dalla
società
le cui
partecipazioni
sono
cedute,
negli
ultimi
cinque
anni,
per
l’acquisto,
o la
realizzazione,
di beni
materiali
ed
immateriali
ammortizzabili,
diversi
dagli
immobili,
nonché
per
spese di
ricerca
e
sviluppo
(es. se
la
plusvalenza
da
cessione
è pari a
1000
euro e,
negli
ultimi
cinque
anni, la
società
le cui
partecipazioni
vengono
cedute
ha
sostenuto
spese
per beni
ammortizzabili
pari a
100
euro,
l’importo
esente
da Irpef
è pari a
500
euro,
mentre
il
restante
500 è
soggetto
a
tassazione).
5.
Rateizzazione
debiti
iscritti a
ruolo (art.
83, comma
23)
L’art.19 del
D.P.R.
602/1973,
così come
modificato
dall’art.36
del D.L.
248/2007
(convertito,
con
modifiche,
nella legge
31/2008),
prevede che
l’agente
della
riscossione,
su richiesta
del
contribuente,
possa
concedere,
nell’ipotesi
di
temporanea
situazione
di obiettiva
difficoltà
di
quest’ultimo,
la
ripartizione
del
pagamento
delle somme
iscritte a
ruolo sino
ad un
massimo di
72 rate
mensili (in
materia,
Equitalia
S.p.A. ha
diramato la
Direttiva
del 13
maggio 2008,
n. DSR/NC/2008/017,
con la quale
sono state
fornite le
ultime
indicazioni
circa le
modalità
operative
per il
riconoscimento
della
dilazione).
Il Decreto
Legge
n.112/2008
interviene
sulla
disposizione
e,
modificando
il citato
art.19 del
D.P.R.
602/1973,
prevede la
soppressione
dell’obbligo
di prestare
la garanzia
fideiussoria,
come
condizione
per
usufruire
della
predetta
ripartizione
di
pagamento,
nell’ipotesi
di richiesta
di
rateazione
di somme
iscritte a
ruolo
maggiori di
50.000 euro.
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