IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge
24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge
8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340,
allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e
successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio
dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del
4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione
della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per
il rilascio del parere da parte della competente commissione del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e
per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto:
Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita'
edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ed alle relative norme di attuazione, in materia di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente
in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa
esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo
unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti,
operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di
funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti
alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla
data della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi
edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica
e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica.
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno
della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di
sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione
edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al
preventivo parere di tale organo consultivo.
Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493;
art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in
forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico
per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attivita'
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilita', nonche' dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli
effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco
delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonche' a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in
tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali
di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le
prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi
di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia,
con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20,
comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano,
in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di
cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello
Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi
in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di
Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di
aree naturali protette.
Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6 (L)
Attivita' edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9
gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ; decreto-legge 23 gennaio
1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque
nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti
senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o
di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato.
Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto
legislativo
18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della
Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della
Repubblica
18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 16,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralita'
di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato,
sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale e opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi
su aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo
unico.
Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art.
27, ultimo comma)
1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi
regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari
o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria
di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli
strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti
urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre
agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti
gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole
unita' immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono
consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e
modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con
atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale
mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri
di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del
presente titolo.
Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino
aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di
immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione
delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44.
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge
23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito
dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4,
legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n.
1902)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi
e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda
di permesso di costruire con le previsioni di strumenti
urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine
alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi
tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico
sia stato sottoposto all'amministrazione competente
all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di
pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il
presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, puo' ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio che siano tali da compromettere o rendere piu'
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto
legislativo
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41 quater)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio
del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto
dall'art. 16
della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267
del
2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n.
1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e
di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di
densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di
cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17
agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non
puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato,
per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del
permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per
la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione
della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata
nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse
non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi',
ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati
e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi
1, 4 e 5;
11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre
1993, n.
537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma
1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44;
legge
11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
1997, n
22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di
un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le
modalita' indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del rilascio
del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, puo'
essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota
dovuta, il titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione
delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso
d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per
classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche
da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle
stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita'
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri
e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento
le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di
legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente,
ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione e' determinato in relazione al costo degli
interventi stessi, cosi' come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al
fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque
la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi
relativi non superino i valori determinati per le nuove
costruzioni ai sensi del comma 6.
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n.
10, art. 26,
comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa
anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso
di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione
e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e
delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta'
dello Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992,
n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo
agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17,
comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo
in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma
successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonche' delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non superiore a
trenta e non inferiore a venti anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua
incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione
come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari
al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di
periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio,
in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni
medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
eccedente.
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta
la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e'
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma
4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonche' in relazione ai
tipi di attivita' produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o
allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 16, nonche' una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione
da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei
commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di
costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla
nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
Sezione III
Procedimento
Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e
4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata
da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio,
e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonche' da un'autocertificazione circa
la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel
caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli
uffici comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma
3, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformita' del progetto
alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario
apportare modifiche di modesta entitarispetto al progetto
originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare
la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il
decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle
di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si
tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si
applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui
all'articolo 14.
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti
dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento
per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato puo',
con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso
di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente
o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si
pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di
tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del
responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facolta'
di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato puo' inoltrare richiesta di intervento sostitutivo
al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel
termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si
intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attivita'
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo
1997,
n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
particolare articoli 34 e seguenti, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo
10 e all'articolo 6.
2. Sono altresi' sottoposte a denuncia di inizio attivita' le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio
del certificato di agibilita' tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2
che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio
del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Le regioni individuano con legge le tipologie di
intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo
criteri e parametri per la relativa determinazione.
5. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere
il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Art. 23 (R)
Disciplina della denuncia di inizio attivita'
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che
sostituisce l'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4,
commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2,
comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante
dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre
1996,
n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento
e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega,
alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la
facolta' di ripresentare la denuncia di inizio di attivita', con
le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attivita'.
Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'
Art. 24 (L)
Certificato di agibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma
2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con
riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il
soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori
o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato di agibilita'. La mancata presentazione della
domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita'
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la
iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24,
comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilita', corredata della
seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad
uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127,
nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero
ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci
giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio,
rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere
eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV
della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento
delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche'
all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato
il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione
del silenzio assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere
acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta
giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilita' non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un
edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA'
E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e
responsabilita'
Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita'
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge
16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio
o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei
lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e
notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il
permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorita' giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica
entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli
atti conseguenti.
Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti
dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche'
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di
inizio attivita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con
modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,
art. 4, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,
articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle
norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche',
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalita' esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi',
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente
alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale
difformita' o di variazione essenziale rispetto al permesso di
costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al
dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui
e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia
di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di
persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo
23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
Capo II
Sanzioni
Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni
sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente
le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i
terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita'
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel
termine previsto, esso puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia
del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il
comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a
diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni
dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio
del comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma
1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento
comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il
divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono
nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne'
in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma
e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici
del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra
parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di
garanzia e di servitu'.
Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in
totale difformita' o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146,
art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal
permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32,
ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la
rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area
che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore
a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare
non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello
stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a
favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli
immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e
delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente
della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del
governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il
termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il
competente organo regionale, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria
ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali
al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre
esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali
quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui
volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o
in totale difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e
gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con
propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e'
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga
una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei
lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978,
n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/l delle
categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche
se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente
comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 8.
6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui
agli articoli 16 e 19.
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di
costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a
cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o
demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformita', il dirigente o il
responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio
del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita'
dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al
doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello
Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12
luglio
1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi
in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale
difformita' dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello
stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario
del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese
del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli
enti pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti
pubblici, previsto dalla normativa vigente.
Art. 36 (L)
Accertamento di conformita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformita' da esso, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma
1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione
in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla
denuncia di inizio attivita' e accertamento di conformita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo
22, in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio
attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di
inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate
nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o
la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se
il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell'intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il
proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e
non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del
procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile
valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6,
la denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata
quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il
pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta
comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformita' di cui all'articolo 36.
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora
non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in
pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi
stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia e' notificata all'interessato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in
sanatoria di cui all'articolo 36.
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della
regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito
dall'art. 7, legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto
mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e'
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al
progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione
puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da
notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con
le modalita' previste dal codice di procedura civile, ai
soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine
di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla
sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere
eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione
nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e
alle opere realizzate.
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte
della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia,
qualora il comune non abbia provveduto entro i termini
stabiliti, la regione puo' disporre la sospensione o la
demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di
demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di
agibilita' dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e'
notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al
committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento e' comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre
mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le
misure necessarie per eliminare le ragioni della difformita',
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle
opere e' assegnato un termine entro il quale il responsabile
dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la
regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura
del comune, essa e' disposta dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente
e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne
da' notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale
provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano
eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate
aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per
demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o
mancato versamento del contributo di costruzione in misura non
inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non
superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei
successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al
secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle
singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L)
Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e
IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo
le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle
entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L)
Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni,
in legge 21 giugno 1985, n. 298).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo,
in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645
euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o
assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a 51645
euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La
stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi
nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale,
in totale difformita' o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che
vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei
terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui
territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva
e' titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari.
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del
permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene
fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo
regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17
marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il
rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1
deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della
sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al
comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu'
acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la
nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in
cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile
si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso
in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto
emesso dalla autorita' giudiziaria.
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di
atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene
anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice
di procedura penale.
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di permesso di costruire, nonche' ad opere in
assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le
quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla
domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del
permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del
permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in
sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in
difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della
azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582
euro a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di un
servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura,
emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti
che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in
luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso
contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al
contratto medesimo.
Capo III
Disposizioni fiscali
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve
riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unita' immobiliare
il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
2. E' fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione
dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilita',
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare
le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col
decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il
committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo
1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la
registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni
deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto,
copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al
comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare
al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua
notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta
dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i
fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la
stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato,
si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili,
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo
di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si
applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando
copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni
anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di
sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sui
redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonche' degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le
parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo
49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per
il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal
comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della
domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del
pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione
della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale
sui redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli
immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi'
esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta
sanatoria.
Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza
delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni
in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro
per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della
destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali
ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da
quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato
normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori
terra, l'idoneita' di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 53 (L)
Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo
comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio
ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature
nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da
assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e'
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma,
art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha
funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di
altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro,
resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o
costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L)
Edifici in muratura
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che
le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e
quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate
in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con
calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in
opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo
due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve
realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni
sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi
deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione
del grado di sismicita', deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del
primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi
elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale
o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente
collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia
assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli
irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo
da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di
cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate
devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura
stessa secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di
cui all'articolo 83.
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo,
fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne
preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita
relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare
riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto
carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla
scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente
e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie
di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in
metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni
indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione
di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun
tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire
i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative
alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che e' obbligata a corredare la
fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture e' responsabile
dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione
dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera.
Art. 59 (L)
Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e
delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti
universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile
(Roma).
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con
proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e'
servizio di pubblica utilita'.
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche,
predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per
opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna
opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o
di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza
riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico
regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese
anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque
dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio
dei lavori.
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti
in cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei
comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la
perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo
quarto.
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui
all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I
Adempimenti
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e
secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve
avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la
pubblica incolumita'.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma
1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la
direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo,
nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque
realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la
parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della
rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei
materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico,
che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti
del committente, del progettista delle strutture, del direttore
dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia
nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza
delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli
allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di
messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori,
all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione
di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e
provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al
comma 6.
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori,
devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65,
commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e'
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e'
anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3,
5, 6 e 7)
Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita'
devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65,
il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo
sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal
committente e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico, corredati da certificazione attestante le
condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue
in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere,
anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i
quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il
direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e
al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali
motivati da difficolta' tecniche e da complessita' esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita',
il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente
ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se
prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una
copia del certificato di collaudo.
Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L)
Controlli
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere
indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare
sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo
unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle
opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni,
delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a
capo un ingegnere.
Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale, verra' inoltrato
all'Autorita' giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico
della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il
processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti
gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a
mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori
e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al
dirigente del competente ufficio comunale perche' ne curi
l'osservanza.
Sezione III
Norme penali
Art. 71 (L)
Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore,
esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in
violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032
euro.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi produce in serie
manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58.
Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
Art. 73 (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle
prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda
da 41 euro a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che
omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico
regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L)
Responsabilita' del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 euro a
516 euro.
Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima
del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile,
al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.
Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi
edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con
decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, devono essere approvati dalla competente autorita' di
tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da
attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei
ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non
assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le
deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero
chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del
libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli
edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui
tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso
comune.
Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di
prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto alle competenti autorita' a norma dell'articolo 94,
l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da
realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche,
di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta
alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non
conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il
collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L)
Certificazioni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale relative alla
realizzazione di interventi di cui al presente capo e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla sezione prima
del presente capo, sono eseguite in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo,
al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per
il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita'
competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme
vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle
barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali
sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita'
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui
al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal
fine puo' richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici
in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della
conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita'
che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera
da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con
l'ammenda da 5164 euro a 25822 euro e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n.
41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118
del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle
disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicita'
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1,
lettera c), 93,
comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112
del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per
i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i
trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei
relativi valori differenziati del grado di sismicita' da
prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di
quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche
agli effetti del presente capo, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori
attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri
generali di cui al comma 2.
Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di
cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali
indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi
gradi di sismicita', definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze
stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto
del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle
loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in
elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprieta'
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le
tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi,
devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono
essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per
valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire
l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e
della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
Art. 85 (L)
Azioni sismiche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che
sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali,
ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle
successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di
particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve
svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si
schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni
ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il
momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani
sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante
delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche
di cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della
ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le
possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre
azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 88 (L)
Deroghe
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da
parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le
caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello
strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono
essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui
alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono
richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale
sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima
della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro
varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al
comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni
di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il
complesso della struttura sia conforme alle norme del presente
testo unico.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero
massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione
e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico.
Art. 91 (L)
Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire
un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai
precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica
in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano
essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Sezione II
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni,
e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico
della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la
residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica,
dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione
sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte,
i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da
grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato,
a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti
indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione
di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di
cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio,
per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il
termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.
Sezione III
Repressione delle violazioni
Art. 95 (L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo
e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e'
punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati
all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico
della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ,
occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,
trasmette il processo verbale all'Autorita' giudiziaria
competente con le sue deduzioni.
Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96,
ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del Governo, su richiesta del
dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento
della forza pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla
data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene
irrevocabile.
Art. 98 (L)
Procedimento penale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero
ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina
uno o piu' consulenti, scegliendoli fra i componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il
dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale
puo' delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei
fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice
ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse
costruite in difformita' alle norme del presente capo o dei
decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere
conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza
irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio
tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato.
Art. 100 (L)
Competenza della Regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la
Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo
tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del
presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e
83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi
alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto
dell'articolo 99.
Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio
tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio
tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la
sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato
esecutivo.
Art. 102 (L)
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni
iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a
25822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per
l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in
contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si
provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio
tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il
titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al
concessionario, e' fatta mediante ruoli resi esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione
ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle
sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia
giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,
provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli
ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello
Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in
possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare
se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in
conformita' delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli
uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi
qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109
decreto
legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova
classificazione abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono
tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del provvedimento di classificazione, al competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla
ricezione della denunzia, accerta la conformita' del progetto
alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneita' della
parte gia' legittimamente realizzata a resistere all'azione
delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due
anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso
in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa
tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto,
l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente
all'impegno del costruttore di apportare le modifiche
necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia
apposito certificato al denunciante, inviandone copia al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i
necessari provvedimenti.
4. La Regione puo', per edifici pubblici e di uso pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due
anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a
rendere conforme il progetto o la parte gia' realizzata alla
normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia'
costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel
presente articolo si applicano le disposizioni della parte II,
capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di
edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello
Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza
dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto
alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare
l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal
Ministero della difesa.
Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L)
Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i
seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Art. 108 (L)
Soggetti abilitati
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22
della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di
cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che
abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita'
di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita'
alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107,
comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447.
Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui
all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di
almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita'
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita'
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. E' istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita' per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono
stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e
2 dell'articolo 107 e' obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1
e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato
presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il
certificato di collaudo degli impianti installati il committente
e' esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di
volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita'
previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura
di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti
approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a
cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in
caso di falsita' delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art. 112 (L)
Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad
alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990
devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
saranno fissati i termini e le modalita' per l'adeguamento degli
impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformita'
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il
progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L)
Responsabilita' del committente o del proprietario
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Art. 115 (L)
Certificato di agibilita'
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale rilascia il certificato di agibilita', dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo
quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo
di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 113.
Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di
conformita' o del certificato di collaudo
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano
installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il
certificato di agibilita', l'impresa installatrice deposita
presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e
la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo,
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui
all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la
compatibilita' con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma
1, e' possibile ricorrere alla certificazione di conformita' dei
lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.
Art. 118 (L)
Verifiche
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformita' degli impianti alle disposizioni del presente capo e
della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i
comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 110, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro
tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e
le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al
grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L)
Sanzioni
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113
consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo
le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 euro a 258
euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo
consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento
di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164
euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme
relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli
aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui
al comma 1.
Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del
presente capo.
Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo
129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo e' graduata in relazione al
tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle
fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti
gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di
pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in
opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale
da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della
messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli edifici e degli impianti non di processo ad essi
associati, nonche' dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del
codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciata
dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico
degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da
una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del
presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al
comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori,
il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le
modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia
della documentazione e' conservata dallo sportello unico ai fini
dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra
copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a
cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non
sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere.
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti
1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di
presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima
dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della
facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste
dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di
cui al capo quinto della parte seconda.
Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle
attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al
comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare. Le
spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che
ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.
Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per
esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve
adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia,
entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in
materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del
codice civile.
Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli
impianti devono essere certificate secondo le modalita'
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli
estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L)
Controlli e verifiche
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
del presente capo in relazione al progetto delle opere, in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente
capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni
di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L)
Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 125 e' punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 123 e 124 e' punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per
cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonche' il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del
valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita'
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari
al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che
non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2,
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516
euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4
dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582
euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di
responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non
inferiore 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e
l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Art. 134 (L)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile
riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico,
anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne
denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di
decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art. 135 (L)
Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
2. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,
n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo
e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c),
d) e), f), g), h), i), l) -
R, comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo
3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;
4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli
articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo
1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4,
comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente
all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
altresi' abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli
26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies,
ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. 1, commi 4
e 5, come sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n.
415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente
all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'art. 23,
comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con
modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2,
commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425.
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ad
eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2,
lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione
originariamente previsti dai relativi testi normativi e non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti
leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal
comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA
DI EDILIZIA
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