L’esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare: 1)
l’identificazione del bene, comprensiva dei confini
e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione
del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con
l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in
base al quale è occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati
in data antecedente al pignoramento; 4) l’esistenza
di formalità, vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene che resteranno a
carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli
derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con
il suo carattere storico-artistico; 5) l’esistenza
di formalità, vincoli e oneri, anche di natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all’acquirente; 6) La
verifica della regolarità edilizia e urbanistica del
bene nonché l’esistenza della dichiarazione di
agibilità dello stesso previa acquisizione o
aggiornamento del certificato di destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa.
L’esperto prima di ogni attività controlla la
completezza dei documenti di cui all’articolo 567,
secondo comma, del codice, segnalando immediatamente
al giudice quelli mancanti o inidonei. L’esperto,
terminata la relazione, ne invia copia ai creditori
procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non
costituito, almeno quarantacinque giorni prima
dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del
codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla
relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale
caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i
chiarimenti.
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