IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
di concerto
con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE
Visto l'art. 10 della
legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può
essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a
vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e
traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale e'
stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla
variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al
dicembre 1987;
Visto il decreto
ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata adeguata la misura
degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;
Rilevato che non
si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al
termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli
successivi, così come non si e' proceduto all'adeguamento degli
onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto
1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
Considerato che la
misura degli onorari predetti non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita'
di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati
rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994
- agosto 1999;
Rilevato che
l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per
il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle
sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato
l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12
gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui
all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella
misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna
delle vacazioni successive.
2. Gli importi
indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da
tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente
decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli
stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di
responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione
della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario
2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto
sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro della
giustizia
Castelli
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato
TABELLE CONTENENTI
LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI
E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.
Art. 1.
Per la determinazione
degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore
del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato
sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del
processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se
non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono
commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento
dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Art. 2.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57,
dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15
e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85
e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70
e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39
e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46
fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
PER
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Art. 3.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti
patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti
a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e
industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi
dell'articolo precedente e ridotto alla metà.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 4.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e
perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle
attività:
fino a euro 51.645,69,
dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e
fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91
e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81
fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
B. Sul totale dei
ricavi lordi:
fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e
fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91
e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da euro 1.032.913,81
fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
I suddetti onorari
sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda
società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od
industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi
patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 5.
Salvo quanto
previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni
contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 145,12 a euro 970,42.
Art. 6.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a euro 3.098,74,
dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e
fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15
e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85
e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70
e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39
e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46
fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a euro 3.098,74,
dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 3.098,75 e
fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72
e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e
fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70
fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 7.
Per la perizia o
la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia
di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di
prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti
finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione
monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
145,12 a euro 484,95.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni
previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e
valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di
previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
Art. 8.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio
tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno
cui si riferisce la valutazione:
fino a euro 103.291,38
dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 258.228,46 e
fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 516.456,91
e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;
da euro 5.164.569
fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci
consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni:
fino a euro
103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro 103.291,39
e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
da euro 258.228,46
e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
da euro 516.456,91
e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
da euro 5.164.569
fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.
Qualora l'analisi di
cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso
complessivo e' costituito dalla somma dell'onorario relativo al
bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio
precedente ridotto alla metà.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 9.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e
simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
96,58 a euro 484,95.
Quando l'indagine ha
ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto
successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 10.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o
di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e
ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.
Art. 11.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti
industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici,
macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e
strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
fino a euro 5.164,57,
dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15
e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85
e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70
e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39
e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46
fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 12.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle
prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di
collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori,
di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo
di euro 970,42.
Per la perizia o
consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e
altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura
dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri
abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art. 13.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57,
dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15
e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85
e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46
fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
Nel caso di stima
sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel
caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
PER
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Art. 14.
Per la perizia o
la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze
solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo
stimato:
fino a euro 5.164,57,
dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46
fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 15.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e
trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di
salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In
materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi
determinato e'
ulteriormente ridotto alla metà.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 96,58.
Art. 16.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative
di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo
canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei
danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di
spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art. 17.
Per la consulenza
tecnica in materia di infortunistica del traffico e della
circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni:
fino a euro 258,23,
dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino
a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino
a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e
fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 25.822,85
fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.
E' in ogni caso dovuto
un compenso non inferiore a euro 38,73.
Il valore e'
determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso
di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.
Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario e'
commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico
ed e' determinato in base alle vacazioni.
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Art. 18.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili,
di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.
Se il reperto e'
costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo
reperto.
Quando l'indagine di
cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario
spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo
a due terzi.
Art. 19.
Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia
applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei
pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un
minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
Art. 20.
Per la perizia in
materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio
raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non
cumulabili fra loro:
visita medico-legale
euro 19,11;
ispezione esterna di
cadavere euro 19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere
esumato euro 96,58.
Qualora il parere
non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione
scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:
per visite
medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
per accertamenti su
cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
Art. 21.
Per la consulenza
tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici,
identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta
al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.
Art. 22.
Per la perizia o la
consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.
Art. 23.
Per la perizia o
la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso
percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
Art. 24.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25.
Per la perizia o la
consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico
o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni
sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro
290,77.
Qualora i reperti o i
marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per
ciascuno di essi, successivo al primo, e' ridotto alla metà.
Art. 26.
Per la perizia o
la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti
diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del
giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico
i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica euro
19,11;
esame necroscopico
euro 67,66.
Qualora il parere
non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione
scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime
operazioni, un onorario:
per visita clinica da
euro 48,03 a euro 145,12;
per esame necroscopico
da euro 96,58 a euro 290,77.
Nel caso di
malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato
più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un
allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono
raddoppiati.
Art. 27.
Per la perizia o la
consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a
campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66
a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.
Per la perizia o la
consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro
193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a
euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
Quando le sostanze o
i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante
per ogni sostanza o campione successivo al primo e' ridotto alla metà.
Art. 28.
Per la perizia o
la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la
ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle
sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili
nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per la perizia o
la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni
e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti
patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.
Art. 29.
Tutti gli onorari,
ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi
della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della
partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i
quesiti.
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